1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.164,56 euro»;
c) alla lettera f), le parole: «lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti: «2.582,28 euro»;
d) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-quinquies) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo nel limite massimo di 10.329,14 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative all'organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento dell'abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza».